home
biografia
video
audio
english
español
français
Deutsch
polski
한 국 어
1976/90
1991/95
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Comitato "Cardinale Carlo Caffarra"


Condotta del parlamentare cristiano in materia di aborto
Fidenza, 20 settembre 1976

La riflessione seguente riguarda unicamente un aspetto particolare della problematica dell’aborto. Essa si propone infatti di elaborare le norme fondamentali di condotta cui deve ispirarsi un parlamentare cristiano (sia come singolo che come gruppo) quando prende parte alla produzione di una normativa giuridica riguardante l’aborto.

1. Che il compito di ogni credente nel mondo sia fondamentalmente quello di far penetrare in tutte le strutture dell’ordine temporale lo spirito evangelico così che queste siano sempre più al servizio della persona umana è un insegnamento costante sia del Concilio Vaticano II sia del magistero degli ultimi pontefici. Comunque poi la riflessione teologica comprenda questa presenza e penetrazione, essa si impone al credente come conseguenza necessaria di una fede vissuta integralmente. Infatti la fede è una esperienza che fonda, illumina e ispira tutta l’attività dell’uomo, anche del credente che ha assunto responsabilità legislative.

2. Questo fondamentale punto di partenza tuttavia non deve essere inteso nel senso che il parlamentare cristiano deve fare in modo che ogni esigenza di fede sia riconosciuta e sancita dall’ordinamento giuridico della società. A ciò si oppone sia l’insegnamento conciliare sulla libertà religiosa, in forza della quale l’uomo deve essere libero dalla coercizione in materia religiosa, sia una giusta laicità dello Stato.

Esistono tuttavia dei valori che come tali non appartengono solamente alla Weltanschauung cristiana ma anche all’ordinamento etico semplicemente razionale e che sono di una tale rilevanza politica che senza la loro trascrizione nell’ordinamento giuridico la società stessa perde la sua ragione di essere. Fra questi il più importante e fondamentale è indubbiamente la difesa della vita di ogni e singola persona umana in tutto l’arco della sua esistenza, dal concepimento alla morte.

3. Da ciò si conclude che in nessun modo chi si ispira alla fede può introdurre nell’ordinamento giuridico una benché minima eccezione al principio della difesa della vita umana e quindi al principio dell’aborto come costante illecito criminoso.

4. Di fatto tuttavia oggi il problema, anche dal punto di vista etico, si fa più complesso in quanto l’attuale Parlamento italiano sembra presentare una maggioranza abortista. Donde il problema: data questa maggioranza anziché limitarsi a una opposizione pura e semplice non è meglio cooperare alla produzione della nuova normativa perché la legge che introdurrà l’aborto sia la meno peggiore possibile?

Il problema va analizzato seriamente nelle sue molteplici dimensioni.

4.1. Dal punto di vista della tecnica giuridica l’introduzione dell’aborto può assumere i seguenti volti: (a) riconoscimento alla donna di un diritto d’aborto (aborto = diritto civile), (b) soluzione dei termini (l’interruzione della gravidanza non è punibile se avviene entro il termine fissato dalla legge), (c) soluzione delle indicazioni (previsione di situazioni particolari, ricorrendo le quali l’interruzione rimane priva di conseguenze giuridiche).

4.2. Le ultime due soluzioni possono iscriversi di fatto in due contesti profondamente diversi in quanto o si muovono dalla necessità di una protezione penale del concepito e pertanto si configurano come astensione del potere pubblico dall’irrogazione della pena o comunque come rigorosa deviazione dalla regola della punibilità dell’aborto oppure si muovono dalla negazione di quella necessità, giustificando in altro modo (per esempio evitare pericoli per la gestante) la nuova legislazione.

4.3. Per quanto poi attiene alla soluzione delle indicazioni, si pone il problema della determinazione delle stesse: ind. medica, etica, eugenetica, sociale, medico-sociale.

5. Il problema allora di cui al paragrafo precedente si pone innanzi tutto nei seguenti termini: lo Stato deve assumersi o non assumersi la difesa del concepito e quindi, come minimo, deve considerare l’aborto sempre come un reato?

A questo livello, riteniamo che il parlamentare cristiano non possa che opporsi a qualsiasi legislazione che volesse negare all’aborto il suo carattere di costante illecito criminoso. Cooperare in questo momento della produzione della norma giuridica, di fatto significa eccepire alla affermazione del valore assoluto di ogni e singola vita umana. Non ha senso dire che cooperando si può eventualmente ridurre l’estensione di questa eccezione. Si tratta infatti di una questione di principio in cui il più e il meno è già una questione decisamente secondaria e il rifiuto di collaborare acquista il senso di una testimonianza che richiama una comunità civile al valore conculcato della legge. Non si tratta di fanatismo: semplicemente coerente chiarezza di un impegno a favore dell’uomo.

6. Una volta che, nonostante la resistenza dei credenti, sia stato introdotto nella legislazione il principio della non costante illiceità criminosa dell’aborto, la successiva produzione della norma può prendere due strade: o quella dei termini o quella delle indicazioni.

6.1. (soluzione dei termini). È meglio una opposizione pura e semplice oppure una cooperazione con altre forze politiche perché i termini siano il più ristretti possibile?

Riteniamo che anche in questo caso l’unica posizione coerente con la coscienza cristiana sia la opposizione in quanto la soluzione dei termini è in radicale contrasto col principio di cui al paragrafo precedente.

La dipendenza infatti della punibilità o meno della interruzione della gravidanza dalla scadenza di tempi presuppone una soluzione di continuità nel processo biologico che non solo non è dimostrata ma è perentoriamente e unanimemente negata dalla scienza. In secondo luogo questa soluzione si costruisce sempre in modo da distruggere in pratica anche una eventuale affermazione teorica, fatta nella legge, della punibilità dell’aborto come tale in quanto si sa che nei termini rientra costantemente la quasi totalità degli aborti.

6.2. (soluzione delle indicazioni). Può essere proposta la c. d. soluzione delle indicazioni. Al riguardo ci sembrano opportune le seguenti osservazioni.

a) Non si può in alcun modo cooperare alla introduzione della c. d. indicazione sociale e medico-sociale. E ciò sia per la estrema genericità di questa indicazione come tale che finisce sempre per rendere possibile sempre l’aborto, sia per la diversa concezione dello Stato che qui si scontra. Il riconoscimento infatti di quella indicazione coincide con l’attestazione dello Stato medesimo di sottrarsi a uno dei suoi compiti istituzionali, affidando all’aborto l’inconcepibile ruolo di uno strumento di politica sociale. Inoltre in questo modo si ha la ributtante distinzione delle persone umane per quanto riguarda la difesa da parte dello Stato del loro diritto alla vita in base alla classe sociale in cui vengono concepite.

b) Per quanto riguarda le altre indicazioni (medica, etica, eugenica), in linea di principio una cooperazione potrebbe anche avvenire purché siano rigorosamente rispettate due condizioni: l’indicazione si configura non come se l’aborto nei casi contemplati non fosse più un reato ma come rinuncia in qualche limitata ipotesi di estrema durezza all’irrogazione della sanzione e diminuzione della stessa in casi non ugualmente gravi ma pur sempre dolorosi con la previsione di specifiche circostanze attenuanti; la indicazione deve essere estremamente precisa perché essa non si trasformi in un vero e proprio cavallo di Troia. Nel caso che queste due condizioni non fossero rispettate, l’unica posizione possibile per un cristiano è la opposizione pura e semplice. Anzi, anche se la legge affermasse la costante illiceità criminosa dell’aborto e pertanto si dicesse salvo il rapporto regola (aborto = reato) eccezione (= indicazione), la cooperazione non è più eticamente giustificata quando le indicazioni fossero formulate in modo tale da comprendervi una sequela in pratica illimitata di situazioni o si lasciasse la decisione ultima e insindacabile al desiderio della donna. La cooperazione non sarebbe altro che la vana ricerca di un compromesso e smentirebbe la premessa posta a fondamento della soluzione stessa: la necessità di una tutela anche penale del concepito. Questa necessità esige che alla sanzione si rinunzi, al più, soltanto in presenza di situazioni rigorosamente definite e di una gravità del tutto eccezionale.

Di fatto, il dibattito già pienamente iniziato anche nella attuale legislazione ha già inequivocabilmente dimostrato che quelle due condizioni non sono per nulla rispettate. Per cui la possibilità di una cooperazione nella soluzione delle indicazioni diventa sostenibile solo in linea teorica, non più in sede pratica. Anche per questa soluzione pertanto resta solo la posizione della resistenza.

7. La questione dell’aborto è di tale gravità da implicare le stesse scelte fondamentali di un impegno politico, lo stesso progetto di uomo e di società che stanno alla base del medesimo. Parlare perciò di “cooperazione” o di “minor male” in questi casi significa in sostanza rinunciare alla propria identità e scendere perciò a compromessi con ciò che si giudica sostanzialmente  contrario all’uomo, cadere sulle ragioni stesse ultimamente giustificative di una milizia politica.

In questi casi la resistenza coerente è l’unico servizio che una forza politica trovatasi in minoranza può compiere per impedire che la coscienza civile si oscuri del tutto.

Inoltre esiste un rapporto e un “mandato” di fiducia fra l’elettore e l’eletto al potere legislativo, mandato affidato sulla base di alcuni valori che, per la loro fondamentalità, si promise comunque di difendere. Per i motivi e situazioni suddette l’unica difesa è ormai quella del rifiuto della cooperazione.

Non si pensi troppo in fretta che questa specie di difesa sia priva di significato o di efficacia politica; non è la prima volta che ai movimenti cristiani è stato chiesto questo tipo di testimonianza: un “no” che nasce da un “sì”, il sì che all’inizio della propria milizia politica si è detto come credenti e uomini liberi all’impegno per la promozione di ogni uomo specie del più indifeso e di tutto l’uomo.